La responsabilità estesa del produttore, nota con la sigla EPR, è un meccanismo già diffuso in altri settori — imballaggi, elettronica, pile — e in fase di estensione al tessile in diversi paesi europei.
Il principio è che chi mette sul mercato un capo contribuisce economicamente alla sua gestione a fine vita: raccolta, selezione, riciclo o smaltimento.
In pratica, si versa un contributo, in genere calcolato per quantità o per peso di prodotto immesso, a un consorzio o un ente incaricato di gestire il sistema di raccolta.
Il tessile ha caratteristiche che rendono la responsabilità estesa più complessa da applicare rispetto a un imballaggio.
Questi ostacoli spiegano perché i sistemi introdotti finora variano molto tra paesi, per criteri di calcolo, importi e tempistiche.
I modelli osservati nei paesi che hanno già introdotto l’EPR tessile tendono a considerare alcuni fattori nella determinazione dell’importo.
| Fattore considerato | Perché conta |
|---|---|
| Quantità o peso immesso sul mercato | base di calcolo più diretta |
| Riciclabilità del prodotto | un capo monofibra costa meno da gestire di un misto |
| Durabilità dichiarata o certificata | un capo che dura genera meno rifiuto nel tempo |
| Presenza di sostanze problematiche per il riciclo | penalizza trattamenti che complicano la fine vita |
| Categoria merceologica | intimo, capospalla e accessori hanno percorsi diversi |
Il meccanismo, quando è ben progettato, premia chi progetta capi più semplici da riciclare rispetto a chi usa mescolanze complesse per abbattere il costo del tessuto.
In generale l’obbligo ricade su chi immette il prodotto sul mercato nazionale con il proprio marchio, indipendentemente da dove avvenga la produzione fisica.
Questo significa che anche un brand che produce interamente in conto terzi all’estero, se vende con il proprio marchio nel paese dove l’EPR è in vigore, rientra tra i soggetti tenuti.
I dettagli di soglie minime, esenzioni per micro imprese e modalità di iscrizione ai consorzi cambiano da paese a paese e vanno verificati con le fonti ufficiali del mercato in cui si vende, non dedotti da un altro paese.
Il costo del contributo va inserito nel calcolo del prezzo fin dall’inizio, insieme alle altre voci descritte parlando di costo industriale e prezzo di vendita, e non scoperto a posteriori.
Il quadro normativo europeo prevede l’estensione della responsabilità estesa al tessile e i singoli paesi stanno definendo o applicando le proprie regole: lo stato aggiornato va verificato sulle fonti ufficiali del momento in cui si legge.
Alcuni sistemi prevedono soglie minime o regimi semplificati per le micro imprese, ma non sono uniformi tra paesi e non vanno assunti senza verifica.
In genere è un versamento periodico legato alle quantità immesse nel periodo di riferimento, non una tantum.
No: quello che conta è il mercato in cui il prodotto viene immesso e venduto, non il canale di vendita.
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